PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I partiti politici rappresentati nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo o in almeno un consiglio regionale o provinciale o, comunque, nei consigli dei comuni la cui popolazione è complessivamente superiore a 200.000 abitanti sono tenuti ad approvare uno statuto disciplinante un ordinamento interno a base democratica in conformità alle disposizioni della presente legge. Lo statuto è redatto con atto pubblico.
      2. I partiti politici esistenti devono adeguare i propri statuti in conformità a quanto stabilito dal comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Qualora negli statuti dei partiti politici la competenza a procedere alle modifiche sia riservata al congresso nazionale del partito, l'adeguamento previsto dal comma 2 deve essere attuato nel primo congresso successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre un anno dalla medesima data di entrata in vigore.
      4. Gli statuti dei partiti politici, una volta adeguati ai sensi dei commi 2 e 3, devono essere depositati presso il Segretariato dell'Autorità indipendente di controllo di cui all'articolo 3, comma 5.
      5. Entro sessanta giorni dal deposito effettuato ai sensi del comma 4, l'Autorità indipendente di controllo di cui all'articolo 3 verifica la corrispondenza fra le norme dello statuto e le disposizioni della presente legge. In caso di accertata non corrispondenza invita il partito politico ad adeguare lo statuto entro sessanta giorni. Ove il partito politico non ottemperi procedendo anche in deroga all'ordinario procedimento di modifica statutaria, l'Autorità dispone la sospensione del finanziamento e di tutti gli ausili finanziari pubblici.

 

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Art. 2.

      1. I partiti politici regolano in piena autonomia, negli statuti e nei regolamenti interni, la propria organizzazione e il proprio funzionamento nel rispetto dei seguenti princìpi:

          a) chiunque ha diritto di iscriversi ai partiti politici, previa dichiarazione di accettazione da parte dell'organo competente ai sensi dello statuto. Le domande di iscrizione devono essere accettate o rigettate entro sessanta giorni dalla data della presentazione. Decorso tale termine la domanda si intende accolta;

          b) deve in ogni caso essere consentita la formazione di maggioranze e di minoranze sulle questioni inerenti la definizione degli indirizzi politici e delle decisioni relative a comportamenti politici;

          c) deve essere in ogni caso assicurata, ove sia richiesta, la rappresentanza proporzionale in tutti gli organi collegiali, ad eccezione dell'organo esecutivo di vertice, delle minoranze costituitesi su mozioni politiche presentate nelle sedi di dibattito interno, che hanno raccolto almeno il 5 per cento dei voti;

          d) deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, in proporzione alla consistenza organizzativa, nella designazione dei consigli di amministrazione e degli organismi in genere che gestiscono i fondi finanziari dei partiti politici;

          e) le risorse finanziarie disponibili per l'organizzazione dell'attività politica, risultanti dal bilancio preventivo predisposto dagli organi statutariamente competenti, devono essere ripartite tra gli organi centrali e periferici in proporzione predeterminata. Il rispetto della presente disposizione costituisce elemento di valutazione ai fini della verifica della corrispondenza del bilancio alle norme sul finanziamento pubblico stabilite dall'articolo 3;

          f) deve essere previsto che la scelta delle candidature dei partiti e dei movimenti politici per le elezioni a tutti i livelli

 

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avvenga mediante meccanismi di elezioni primarie a suffragio segreto. Alle elezioni primarie possono partecipare gli iscritti ai medesimi partiti o movimenti politici nonché i cittadini che volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni, si sono iscritti in un registro di elettori del partito o del movimento politico tenuto da un notaio indicato dal partito o dal movimento politico stesso.

Art. 3.

      1. È istituita un'Autorità indipendente preposta al controllo dell'osservanza delle disposizioni di legge concernenti i partiti e i movimenti politici che partecipano alle elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali e comunali, di seguito denominata «Autorità».
      2. L'Autorità ha struttura di organo collegiale composto da tre membri, scelti tra cittadini italiani non iscritti a partiti o a movimenti politici, di specchiata moralità e di altissima qualificazione tecnica in materia amministrativa, contabile o finanziaria designati, rispettivamente, dal Presidente della Corte costituzionale, dal Presidente della Corte di cassazione e dal Presidente della Corte dei conti.
      3. I membri del collegio di cui al comma 2 non possono appartenere alla magistratura ordinaria, amministrativa o contabile.
      4. Il collegio è presieduto dal membro designato dal Presidente della Corte costituzionale e dura in carica quattro anni. I membri non sono riconfermabili. I membri del collegio giurano fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi innanzi al Presidente della Repubblica. La posizione dei membri del collegio è parificata a quella dei giudici costituzionali.
      5. L'Autorità si avvale di un Segretariato composto da non più di trenta addetti, dei quali dieci con regime giuridico e trattamento economico di dirigenti dello Stato, tenuti all'osservanza rigorosa del segreto di ufficio. Gli addetti al Segretariato, se già dipendenti dello Stato o di

 

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enti pubblici, sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni e dagli enti di provenienza e non possono essere candidati ad elezioni politiche ed amministrative.
      6. Il funzionamento e la struttura dell'Autorità e del Segretariato sono disciplinati da un regolamento adottato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dall'Autorità stessa con deliberazione collegiale.
      7. L'Autorità esercita le seguenti funzioni:

          a) verifica la regolarità del bilancio certificato, che ciascun partito o movimento politico è tenuto a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

          b) verifica, entro il 30 settembre di ciascun anno, la corrispondenza dei bilanci alle norme sul finanziamento pubblico dei partiti politici e procede alla loro approvazione. Nell'attività di verifica il collegio può avvalersi di tutte le amministrazioni pubbliche e di enti pubblici e privati, in particolare finanziari e bancari. A tale fine l'Autorità ha i medesimi poteri di indagine spettanti alla magistratura ordinaria;

          c) sovrintende al rispetto delle disposizioni concernenti la democraticità, la trasparenza e la regolarità del funzionamento dei partiti politici stabilite dalla presente legge.